Art. 3.
  L'organismo  autorizzato "Istituto Calabria qualita' S.r.l." dovra'
assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse,
che  il  prodotto  certificato  risponda  ai  requisiti descritti dal
disciplinare  allegato al presente decreto e che sulle confezioni con
le  quali  viene  commercializzata  la  denominazione "Soppressata di
Calabria",  venga apposta la dicitura: "Garantito dal Ministero delle
politiche  agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento
(CEE) 2081/92".