Art. 3. L'organismo autorizzato "Istituto Calabria qualita' S.r.l." dovra' assicurare, coerentemente con gli obiettivi delineati nelle premesse, che il prodotto certificato risponda ai requisiti descritti dal disciplinare allegato al presente decreto e che sulle confezioni con le quali viene commercializzata la denominazione "Soppressata di Calabria", venga apposta la dicitura: "Garantito dal Ministero delle politiche agricole e forestali ai sensi dell'art. 10 del regolamento (CEE) 2081/92".