Art. 4.
  L'organismo  autorizzato  "Istituto  Calabria  qualita' S.r.l." non
puo'   modificare   il   proprio   statuto,   i   propri   organi  di
rappresentanza,   il   proprio  sistema  qualita',  le  modalita'  di
controllo  e  il sistema tariffario, riportati nell'apposito piano di
controllo  per  la  denominazione di origine protetta "Soppressata di
Calabria",  cosi' come depositati presso il Ministero delle politiche
agricole e forestali, senza il preventivo assenso di detta autorita'.
  L'organismo   comunica   ogni  variazione  concernente  gli  agenti
vigilatori indicati nella documentazione presentata e la composizione
del Comitato di certificazione o della struttura equivalente.
  Il  mancato  adempimento  delle  prescrizioni del presente articolo
puo' comportare la revoca dell'autorizzazione concessa.