Art. 6.
  L'organismo   autorizzato   "Istituto   Calabria  qualita'  S.r.l."
comunica  con  immediatezza,  e  comunque con termine non superiore a
trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo
della  denominazione  di  origine  protetta "Soppressata di Calabria"
anche mediante immissione nel sistema informativo del Ministero delle
politiche  agricole  e  forestali delle quantita' certificate e degli
aventi diritto.