Art. 7.
  L'organismo autorizzato "Istituto Calabria qualita' S.r.l." immette
anche  nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole
e  forestali  tutti  gli  elementi conoscitivi di carattere tecnico e
documentale   dell'attivita'   certificativa,   ed  adotta  eventuali
opportune  misure,  da  sottoporre preventivamente ad approvazione da
parte  dell'autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di
disapplicazione,    confusione   o   difformi   utilizzazioni   delle
attestazioni  di  conformita' della denominazione di origine protetta
"Soppressata  di Calabria" rilasciate agli utilizzatori. Le modalita'
di  attuazione di tali procedure saranno indicate dal Ministero delle
politiche  agricole  e  forestali.  I  medesimi  elementi conoscitivi
individuati dal presente articolo e dall'art. 5, sono simultaneamente
resi  noti  anche  alla regione nel cui ambito territoriale ricade la
zona   di   produzione   della   denominazione  di  origine  protetta
"Soppressata di Calabria".