Art. 12.
  L'importo   spettante  di  diritto  a  ciascuno  "specialista"  nel
collocamento  supplementare  e'  pari  al  rapporto fra il valore dei
buoni  di  cui  lo  specialista e' risultato aggiudicatario nell'asta
ordinaria  dei  BTP  di  cui  al primo comma dell'art. 1 del presente
decreto  ed  il  totale  assegnato,  nella medesima asta, agli stessi
operatori  ammessi  a  partecipare  al collocamento supplementare. Le
richieste  saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno
"specialista" il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di
diritto.
  Qualora  uno  o  piu'  "specialisti" dovessero presentare richieste
inferiori  a  quelle  loro  spettanti  di diritto, ovvero non abbiano
effettuato  alcuna  richiesta,  la  differenza  sara'  assegnata agli
operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti
di diritto.
  Delle  operazioni  relative  al  collocamento  supplementare verra'
redatto apposito verbale.