Art. 12. L'importo spettante di diritto a ciascuno "specialista" nel collocamento supplementare e' pari al rapporto fra il valore dei buoni di cui lo specialista e' risultato aggiudicatario nell'asta ordinaria dei BTP di cui al primo comma dell'art. 1 del presente decreto ed il totale assegnato, nella medesima asta, agli stessi operatori ammessi a partecipare al collocamento supplementare. Le richieste saranno soddisfatte assegnando prioritariamente a ciascuno "specialista" il minore tra l'importo richiesto e quello spettante di diritto. Qualora uno o piu' "specialisti" dovessero presentare richieste inferiori a quelle loro spettanti di diritto, ovvero non abbiano effettuato alcuna richiesta, la differenza sara' assegnata agli operatori che hanno presentato richieste superiori a quelle spettanti di diritto. Delle operazioni relative al collocamento supplementare verra' redatto apposito verbale.