Art. 11. Entro trenta giorni dalla data di regolamento delle operazioni di scambio la Banca d'Italia comunichera' al Dipartimento del tesoro - direzione seconda, l'avvenuta estinzione dei titoli mediante scritturazione nei conti accentrati e comunichera' altresi' l'ammontare residuo del capitale del prestito oggetto delle operazioni medesime.