Art. 9.
  Il  controvalore  dei  "titoli  di scambio", determinato in base al
prezzo  di  cui all'art. 2 e al valore nominale di cui all'art. 8 del
presente  decreto, verra' riconosciuto agli aggiudicatari, unitamente
ai  dietimi  d'interesse  maturati.  La Banca d'Italia provvedera' ad
inserire  le  partite relative ai titoli di scambio da regolare nella
procedura  giornaliera  "Liquidazione  titoli",  con  valuta  pari al
giorno  di  regolamento. I conseguenti oneri per rimborso capitale ed
interessi  faranno  carico, rispettivamente, ai capitoli 9502 (unita'
previsionale  di  base  3.3.9.1)  e 2214 (unita' previsionale di base
3.1.7.3)   dello  stato  di  previsione  della  spesa  del  Ministero
dell'economia e delle finanze per l'anno in corso.
  Il   regolamento   dei   certificati  sottoscritti  in  asta  sara'
effettuato  dagli  operatori assegnatari il 12 giugno 2002, al prezzo
di  aggiudicazione  e con corresponsione di dietimi d'interesse lordi
per   centosessantadue   giorni.   A  tal  fine,  la  Banca  d'Italia
provvedera'  ad  inserire in via automatica le relative partite nella
procedura  giornaliera  "Liquidazione  titoli",  con  valuta  pari al
giorno di regolamento.
  Il 12 giugno 2002 la Banca d'Italia provvedera' a versare presso la
sezione  di  Roma della Tesoreria provinciale dello Stato gli importi
predetti.
  La  predetta  sezione  di Tesoreria rilascera' per detti versamenti
separate   quietanze   di   entrata  al  bilancio  dello  Stato,  con
imputazione  al  capo  X,  capitolo 5100 (unita' previsionale di base
6.4.1),  art.  4, per l'importo relativo ai certificati sottoscritti,
ed  al capitolo 3240 (unita' previsionale di base 6.2.6), art. 3, per
quello relativo ai dietimi d'interesse dovuti, al lordo.