IL DIRETTORE GENERALE
          PER IL COORDINAMENTO DEGLI INCENTIVI ALLE IMPRESE

   Vista  la legge 25 febbraio 1992, n. 215, recante "Azioni positive
per l'imprenditoria femminile";
   Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 28 luglio 2000,
n.   314,  concernente  il  regolamento  recante  la  disciplina  del
procedimento  relativo  agli  interventi  a favore dell'imprenditoria
femminile;
   Visti  in  particolare  gli  articoli 12 e 13 del citato d.P.R. n.
314/2000 concernenti le modalita' per la presentazione delle domande,
la   concessione   e   l'erogazione   dei  contributi,  nel  caso  di
integrazione delle risorse statali da parte delle regioni;
   Vista   la  circolare  2  febbraio  2001  n.  1138443  cosi'  come
rettificata  dalla circolare 4 giugno 2001, n. 1140775, relativa alle
modalita'   e  procedure  per  la  concessione  ed  erogazione  delle
agevolazioni a favore dell'imprenditoria femminile;
   Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria  del commercio e
dell'artigianato  del  2  febbraio  2001  che ha fissato i termini di
presentazione  delle domande per l'accesso alle agevolazioni a favore
dell'imprenditoria femminile per il bando 2001;
   Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria  del commercio e
dell'artigianato  del  20  dicembre 2000 con il quale, a valere sulle
risorse finanziarie disponibili per l'anno 2000, sono state assegnate
L.  285.000.000.000 per la concessione di agevolazioni a favore delle
iniziative  imprenditoriali  di  cui all'art. 2, comma 1, lettera a),
del d.P.R. n. 314/2000;
   Visto  il  decreto  del  Ministro  dell'industria  del commercio e
dell'artigianato  del  20  dicembre  2000  con  il  quale  sono state
ripartite le predette risorse tra le regioni e le province autonome;
   Visto  il  decreto  del  Ministro delle attivita' produttive del 7
dicembre  2001  con il quale sono state ripartite tra le regioni e le
province  autonome le risorse finanziarie dell'esercizio 2001, pari a
L.  167.700.000.000,  ed  e'  stata  contestualmente disposta la loro
destinazione  alla  concessione  delle  agevolazioni  a  favore delle
domande  per  iniziative  imprenditoriali  presentate a valere sul 4°
bando  di attuazione della legge n. 215/92 e cioe' entro il 31 maggio
2001;
   Visto  che la regione Sicilia ha provveduto all'integrazione delle
risorse statali previste dall'art. 12 del d.P.R. n. 314/2000;
   Considerato  che  per  le  domande  di  agevolazione relative alle
iniziative   ricadenti   nei  territori  della  predetta  regione  le
attivita'   inerenti  la  formazione  delle  graduatorie  nonche'  la
concessione  ed  erogazione  dei  contributi  sono  svolte,  ai sensi
dell'art. 13 del d.P.R. n. 314/2000 dalle regioni stesse;
   Visto  in  particolare l'art. 13, comma 10, del medesimo d.P.R. n.
314/2000  che  prevede  che  il Ministero provvede alla pubblicazione
delle graduatorie;
   Viste  le  graduatorie trasmesse ai sensi del comma 9 dell'art. 13
del d.P.R. n. 314/2000 dalla regione Sicilia;
   Visto  l'art.  16  del  decreto  legislativo 30 marzo 2001, n. 165
"Norme  generali  sull'ordinamento  del  lavoro alle dipendenze delle
amministrazioni pubbliche";

                              Decreta:

                               Art. 1.
   1.  E'  disposta  la  pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica  italiana delle graduatorie delle domande ammissibili alle
agevolazioni  di cui alla legge 25 febbraio 1992, n. 215, relative al
4°  bando  (bando  2001)  approvate  dalla regione Sicilia, riportate
nell'allegato 1 che forma parte integrante al presente decreto.
   2.  Al  fine  di  facilitare  la  lettura dei dati riportati nelle
predette graduatorie, si forniscono nell'allegato 2 le opportune note
esplicative.

       Roma, 14 giugno 2002
                                       Il direttore generale: SAPPINO