Art. 4. Disposizioni relative al Sistema Medio Flumendosa-Campidano-Cixerri 1. L'orario di erogazione per uso potabile, in tutti i comuni alimentati anche parzialmente dal sistema del Medio Flumendosa, viene fissato in misura non superiore a 6 ore/giorno. 2. Fermo restando il vincolo complessivo del volume assegnato al settore civile, i limiti orari di erogazione possono essere derogati, previa segnalazione motivata al Commissario Governativo, laddove lo rendano opportuno particolari problemi di carattere gestionale. 3. Per gli usi industriali l'erogazione viene fissata in 0,84 Mmc/mese. 4. E' vietato l'utilizzo delle risorse idriche per l'annaffiamento di parchi, strade, giardini, aiuole. 5. E' fatto obbligo agli enti gestori rispettare, e far rispettare alle utenze civili ed industriali, le assegnazioni mensili prestabilite. L'inosservanza di tale obbligo dovra' essere immediatamente segnalata al Commissario Governativo per l'ulteriore intervento delle competenti autorita'.