Art. 4.
                  Disposizioni relative al Sistema
                 Medio Flumendosa-Campidano-Cixerri
  1.  L'orario  di  erogazione  per  uso  potabile, in tutti i comuni
alimentati anche parzialmente dal sistema del Medio Flumendosa, viene
fissato in misura non superiore a 6 ore/giorno.
  2.  Fermo  restando  il vincolo complessivo del volume assegnato al
settore civile, i limiti orari di erogazione possono essere derogati,
previa  segnalazione  motivata al Commissario Governativo, laddove lo
rendano opportuno particolari problemi di carattere gestionale.
  3.  Per  gli  usi  industriali  l'erogazione  viene fissata in 0,84
Mmc/mese.
  4.  E' vietato l'utilizzo delle risorse idriche per l'annaffiamento
di parchi, strade, giardini, aiuole.
  5.  E' fatto obbligo agli enti gestori rispettare, e far rispettare
alle   utenze   civili   ed   industriali,  le  assegnazioni  mensili
prestabilite.   L'inosservanza   di   tale   obbligo   dovra'  essere
immediatamente  segnalata  al Commissario Governativo per l'ulteriore
intervento delle competenti autorita'.