Art. 6.
  Il presente decreto potra' essere modificato ed integrato a seguito
degli accertamenti che l'Agenzia del demanio si riserva di effettuare
sulla documentazione trasmessa.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 31 maggio 2002
                                                  Il direttore: Spitz