IL DIRETTORE DELL'AGENZIA
  In  base  alle  attribuzioni conferitegli dalle norme riportate nel
seguito   del  presente  provvedimento,  sentite  le  Amministrazioni
interessate;
                              Dispone:
  1.  Comunicazione  da  parte  dei  gestori  di  servizi di pubblica
utilita'.
    1.1.  I  soggetti che stipulano contratti di fornitura di servizi
telefonici,  servizi  idrici e del gas devono comunicare all'Anagrafe
tributaria  i  dati  e le notizie relativi ai contratti medesimi, con
esclusione  delle  utenze  classificate  come  domestiche  e  ad  uso
pubblico.
    1.2.  I  dati da comunicare riguardano i contratti in essere alla
data  del  1  gennaio  2000,  ancorche' stipulati in anni precedenti,
nonche' quelli stipulati da tale data in poi.
  2.  Modalita'  e termini della trasmissione telematica all'Anagrafe
tributaria  da  parte  dei  soggetti  gestori  di servizi di pubblica
utilita'.
    2.1.  I  soggetti  tenuti  alle  comunicazioni  di cui al punto 1
devono  utilizzare  il  servizio  telematico  Entratel  o il servizio
Internet   in  relazione  ai  requisiti  da  essi  posseduti  per  la
trasmissione telematica delle dichiarazioni.
    2.2. Gli stessi soggetti di cui al punto 1 possono avvalersi, per
la  trasmissione  dei dati indicati al punto 1, degli intermediari di
cui  all'art. 3, commi 2-bis e 3, del regolamento emanato con decreto
del  Presidente della Repubblica 22 luglio 1998, n. 322, e successive
modificazioni.
    2.3.    Per   effettuare   la   trasmissione   telematica   delle
comunicazioni  di  cui  al punto 1, predisposte secondo le rispettive
specifiche  tecniche  ed  il  tracciato  record  allegati al presente
provvedimento,  i  soggetti  obbligati  sono  tenuti  ad utilizzare i
prodotti software di controllo distribuiti gratuitamente dall'Agenzia
delle   entrate,  al  fine  di  verificare  la  congruenza  dei  dati
comunicati con quanto previsto dalle suddette specifiche tecniche.
    2.4. I file contenenti le comunicazioni da trasmettere tramite il
servizio  telematico Internet, predisposti nel formato previsto dalle
specifiche  tecniche,  devono  avere  dimensioni  non  superiori  a 3
megabyte.
    2.5.  La  prima  comunicazione sara' effettuata dal 1 novembre al
31 dicembre  2002 per i dati relativi agli anni 2000 e 2001. Entro il
30 aprile  di  ciascun anno devono essere effettuate le comunicazioni
dei dati relativi all'anno solare precedente.
    2.6.  Per  i  soggetti  gestori di servizi di somministrazione di
energia  elettrica  resta  confermato  l'obbligo di comunicazione dei
dati  relativi  ai  contratti  stipulati,  previsto  dall'art.  7 del
decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 605.
  3. Ricevute.
    3.1.  La  trasmissione si considera effettuata nel momento in cui
e'  completata, da parte dell'Agenzia delle entrate, la ricezione del
file contenente le comunicazioni, salvo i casi previsti al punto 3.4.
    3.2.  L'Agenzia  delle  entrate  attesta l'avvenuta presentazione
delle  comunicazioni  mediante  una  ricevuta,  contenuta in un file,
munito  del  codice  di autenticazione per il servizio Entratel e del
codice  di  riscontro  per  il  servizio Internet generati secondo le
modalita'  descritte,  rispettivamente,  al paragrafo 2 dell'allegato
tecnico  ed  al  paragrafo  3  dell'allegato  tecnico  ter al decreto
dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni.
  In essa sono indicati i seguenti dati:
    a) la data e l'ora di ricezione del file;
    b) l'identificativo del file attribuito dall'utente;
    c) il  protocollo  attribuito  al  file, all'atto della ricezione
dello stesso;
    d) il numero delle comunicazioni contenute nel file.
    3.3.  Salvo  cause  di  forza maggiore,  le  ricevute  sono  rese
disponibili   per  via  telematica  entro  cinque  giorni  lavorativi
successivi  a  quello  del  corretto invio del file all'Agenzia delle
entrate e per un periodo non inferiore a trenta giorni lavorativi.
    3.4.  Le  ricevute  non  sono  rilasciate  e  le comunicazioni si
considerano  non  presentate,  qualora il file venga scartato per uno
dei seguenti motivi:
      a) mancato  riconoscimento  del codice di autenticazione per il
servizio Entratel o del codice di riscontro per il servizio Internet,
in  base  alle  modalita'  descritte, rispettivamente, al paragrafo 2
dell'allegato  tecnico ed al paragrafo 3 dell'allegato tecnico ter al
decreto dirigenziale 31 luglio 1998 e successive modificazioni;
      b) codice  di  autenticazione per il servizio Entratel o codice
di  riscontro  per  il servizio Internet duplicato, a fronte di invio
dello stesso file avvenuto erroneamente piu' volte;
      c) file  non elaborabile, in quanto non predisposto utilizzando
il software di controllo di cui al punto 2.3.;
      d) mancato    riconoscimento    del    soggetto   tenuto   alle
comunicazioni,  nel  caso di trasmissione telematica effettuata da un
intermediario di cui al punto 2.2.
  Tali   circostanze   sono  comunicate  sempre  per  via  telematica
all'utente che ha effettuato la trasmissione del file, il quale a sua
volta e' tenuto a riproporre la trasmissione, purche' corretta, entro
i termini previsti dal presente provvedimento.
Motivazioni.
  Il  provvedimento  e'  motivato dall'esigenza di acquisire elementi
utili  all'attuazione  del  piano  straordinario  di accertamento per
intensificare l'azione di contrasto all'economia sommersa.
  In  tale  ambito  si rende necessario incrociare i dati relativi ai
contratti di somministrazione - ad esclusione delle utenze domestiche
e  ad  uso pubblico - di servizi telefonici, servizi idrici e del gas
con   quelli   in  possesso  del  sistema  informativo  dell'anagrafe
tributaria,  per  individuare  i  contribuenti  per  i quali emergono
specifiche  anomalie  anche  correlabili  all'utilizzo  di lavoro non
regolare.
Riferimenti normativi dell'atto.
  Art.  1,  comma  7,  legge 18 ottobre 2001, n. 383, come modificato
dall'art.  3  del  decreto-legge 22 febbraio 2002, n. 12, convertito,
con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2002, n.73;
  Delibera del C.I.P.E. n. 38 del 6 giugno 2002;
  Art.  7,  ultimo  comma,  decreto  del  Presidente della Repubblica
29 settembre 1973, n. 605;
  Provvedimento  del  9 luglio  2001 del direttore dell'Agenzia delle
entrate;
  Attribuzioni del direttore dell'Agenzia delle entrate:
    decreto  legislativo  30 luglio  1999,  n. 300 (art. 66; art. 67,
comma 1; art. 68, comma 1; art. 71, comma 3, lettera a);
    statuto  dell'Agenzia  delle  entrate  (art.  5, comma 1; art. 6,
comma 1);
    regolamento  di  amministrazione dell'Agenzia delle entrate (art.
2, commi 1 e 4).
  Il presente provvedimento sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 19 giugno 2002
                                                Il direttore: Ferrara