Art. 3. L'assessorato della programmazione bilancio credito e assetto del territorio provvedera' alle opportune variazioni di bilancio conseguenti al vincolo di destinazione di cui al precedente art. 2. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza. La presente ordinanza e' immediatamente esecutiva, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II. Cagliari, 6 giugno 2002 Il Commissario Governativo: Pili