Art. 12. Norma transitoria 1. I libretti di risparmio postale con le caratteristiche tecniche descritte all'art. 10 del presente decreto verranno rilasciati dagli uffici postali presso i quali sara' stata introdotta ed effettivamente attivata la gestione automatizzata degli stessi in tempo reale. I libretti di risparmio postale con le caratteristiche tecniche definite dal decreto del Ministro delle Poste e telecomunicazioni 30 gennaio 1964, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 107 del 2 maggio 1964 e successive modificazioni, che continueranno ad essere rilasciati dagli altri uffici postali presso i quali non sia stata ancora attivata la gestione automatizzata, verranno comunque assoggettati alla normativa recata dal presente decreto. 2. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, le disposizioni recate dall'art. 1, comma 3, dall'art. 3, comma 5, dall'art. 7 e dall'art. 11 si applicano anche ai libretti di risparmio postale in essere a tale data. 3. Ai possessori dei libretti di risparmio postale, in essere alla data di entrata in vigore del presente decreto, viene consegnato, alla presentazione del libretto medesimo, il foglio informativo analitico, nel quale sono descritte le condizioni generali che regolano tale forma di risparmio. 4. Le disposizioni recate dall'art. 8, comma 4, e dall'art. 11 del presente decreto si applicano ai depositi giudiziari in essere alla data di entrata in vigore del decreto stesso. 5. Le carte nominative a banda magnetica (postcard o portafoglio elettronico), istituite con decreto del Presidente della Repubblica 28 novembre 1990, n. 430, e successivo regolamento di attuazione, recato con decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n. 533, e collegate al servizio dei risparmi, rientrano, a tutti gli effetti, nella disciplina dei libretti di risparmio postale. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, le medesime non sono piu' emesse. 6. Fino all'introduzione ed effettiva attivazione presso ciascun ufficio postale della gestione automatizzata in tempo reale, rimangono vigenti le disposizioni contenute negli articoli 159, 160, 162, 163 del decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1989, n. 256, recante "Approvazione del regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni servizi di bancoposta".