Art. 12.

                          Norma transitoria

  1.  I libretti di risparmio postale con le caratteristiche tecniche
descritte  all'art. 10 del presente decreto verranno rilasciati dagli
uffici   postali   presso   i   quali   sara'   stata  introdotta  ed
effettivamente  attivata  la  gestione  automatizzata degli stessi in
tempo  reale.  I libretti di risparmio postale con le caratteristiche
tecniche   definite   dal   decreto   del   Ministro  delle  Poste  e
telecomunicazioni   30 gennaio   1964,   pubblicato   nella  Gazzetta
Ufficiale  della  Repubblica  italiana  n.  107  del  2 maggio 1964 e
successive  modificazioni,  che  continueranno  ad  essere rilasciati
dagli  altri  uffici  postali  presso  i  quali  non sia stata ancora
attivata  la  gestione  automatizzata, verranno comunque assoggettati
alla normativa recata dal presente decreto.
  2.  A  decorrere  dall'entrata  in  vigore del presente decreto, le
disposizioni  recate  dall'art.  1,  comma  3,  dall'art. 3, comma 5,
dall'art.  7  e  dall'art.  11  si  applicano  anche  ai  libretti di
risparmio postale in essere a tale data.
  3.  Ai possessori dei libretti di risparmio postale, in essere alla
data  di  entrata  in  vigore del presente decreto, viene consegnato,
alla  presentazione  del  libretto  medesimo,  il  foglio informativo
analitico,  nel  quale  sono  descritte  le  condizioni  generali che
regolano tale forma di risparmio.
  4.  Le disposizioni recate dall'art. 8, comma 4, e dall'art. 11 del
presente  decreto  si applicano ai depositi giudiziari in essere alla
data di entrata in vigore del decreto stesso.
  5.  Le  carte  nominative a banda magnetica (postcard o portafoglio
elettronico),  istituite  con decreto del Presidente della Repubblica
28 novembre  1990,  n.  430,  e successivo regolamento di attuazione,
recato  con decreto del Presidente della Repubblica 8 agosto 1994, n.
533,  e  collegate  al  servizio dei risparmi, rientrano, a tutti gli
effetti,  nella  disciplina  dei  libretti  di  risparmio  postale. A
decorrere  dall'entrata  in  vigore del presente decreto, le medesime
non sono piu' emesse.
  6.  Fino  all'introduzione  ed effettiva attivazione presso ciascun
ufficio   postale   della  gestione  automatizzata  in  tempo  reale,
rimangono  vigenti le disposizioni contenute negli articoli 159, 160,
162,  163  del decreto del Presidente della Repubblica 1 giugno 1989,
n. 256, recante "Approvazione del regolamento di esecuzione del libro
terzo  del  codice  postale  e  delle  telecomunicazioni  servizi  di
bancoposta".