Art. 3.

                              Interessi

  1.  Sulle  somme  depositate  e  annotate sui libretti di risparmio
postale  matura  un interesse, i cui tassi sono stabiliti con decreto
del  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  adottato  ai  sensi
dell'art. 2, comma 2 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 284.
  2.  Gli  interessi  decorrono  dal  giorno  in cui e' effettuato il
versamento delle somme e sono dovuti fino al giorno del prelevamento,
parziale o totale, del credito liquido risultante.
  3.  Gli interessi sono calcolati con il criterio dell'anno civile e
sono capitalizzati al 31 dicembre di ciascun anno. Gli interessi sono
conteggiati con il metodo scalare sul credito liquido risultante.
  4.  L'ammontare  degli  interessi  maturati viene annotato, dopo la
loro   capitalizzazione,  sui  libretti  di  risparmio  postale  alla
presentazione  del  libretto  stesso.  Gli  interessi  sono  altresi'
liquidati in occasione dell'estinzione del libretto.
  5.  Se  il credito annotato e' pari o inferiore a duecentocinquanta
euro,  il  libretto  cessa di essere fruttifero trascorsi cinque anni
dall'ultima operazione annotata. L'annotazione dei soli interessi non
interrompe  il  decorso  del  termine.  Il  libretto  torna ad essere
fruttifero, a decorrere dall'annotazione di una nuova operazione.
  6.  Le  variazioni  dei  tassi  di  interesse sono stabilite con le
medesime  modalita'  di  cui  al  comma  1  del  presente  articolo e
producono  effetto  dalla  data  indicata  nello  stesso  decreto  di
variazione.