Art. 6. Diritto di informazione 1. Il depositante e i suoi aventi causa hanno diritto di ottenere, a richiesta e gratuitamente, annualmente ovvero in sede di estinzione, la comunicazione periodica informativa sui tassi di interesse applicati, sulla decorrenza delle valute, sugli interessi liquidati e sulle relative ritenute di legge operate. 2. I medesimi soggetti hanno diritto di ottenere, altresi', a richiesta e a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non oltre novanta giorni dalla richiesta, copia della documentazione inerente singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.