Art. 6.

                       Diritto di informazione

  1.  Il depositante e i suoi aventi causa hanno diritto di ottenere,
a   richiesta   e   gratuitamente,  annualmente  ovvero  in  sede  di
estinzione,  la  comunicazione  periodica  informativa  sui  tassi di
interesse  applicati,  sulla decorrenza delle valute, sugli interessi
liquidati e sulle relative ritenute di legge operate.
  2.  I  medesimi  soggetti  hanno  diritto  di ottenere, altresi', a
richiesta  e a proprie spese, entro un congruo termine e comunque non
oltre  novanta  giorni  dalla  richiesta,  copia della documentazione
inerente singole operazioni poste in essere negli ultimi dieci anni.