Art. 9.

             Libretti di risparmio postale al portatore

  1.  Il  libretto  di  risparmio  postale  al  portatore puo' essere
intestato al nome di una persona fisica o di un ente.
  2.  Fatta  salva l'ipotesi in cui sia stata effettuata una denuncia
di  sottrazione,  distruzione  o  smarrimento,  nei  modi  di  cui al
precedente  art.  7,  comma  1,  Poste  Italiane  S.p.a. considera il
presentatore  come  legittimo  possessore  del libretto stesso, senza
alcun  obbligo di fare indagini circa la legittimita' del possesso ed
adempiendo  nei  confronti  del  presentatore medesimo e' liberata da
ogni obbligo.