Art. 9. Libretti di risparmio postale al portatore 1. Il libretto di risparmio postale al portatore puo' essere intestato al nome di una persona fisica o di un ente. 2. Fatta salva l'ipotesi in cui sia stata effettuata una denuncia di sottrazione, distruzione o smarrimento, nei modi di cui al precedente art. 7, comma 1, Poste Italiane S.p.a. considera il presentatore come legittimo possessore del libretto stesso, senza alcun obbligo di fare indagini circa la legittimita' del possesso ed adempiendo nei confronti del presentatore medesimo e' liberata da ogni obbligo.