Art. 2. 1. Per le finalita' di cui al precedente art. 1, il Commissario delegato provvede preliminarmente a tutte le indispensabili indagini volte alla individuazione degli interventi urgenti da realizzare successivamente; dette indagini dovranno essere altresi' finalizzate alla individuazione delle cause del dissesto, in raccordo con l'opera svolta dai consulenti d'ufficio nominati dall'Autorita' giudiziaria. 2. Il Commissario delegato, per le attivita' di competenza di cui alla presente ordinanza, puo' avvalersi della collaborazione degli uffici del Provveditorato alle opere pubbliche per la Liguria e dell'amministrazione provinciale di La Spezia, nonche' dell'opera di consulenti ed esperti all'uopo nominati. 3. Il Commissario delegato, per le attivita' di cui al presente provvedimento, e' autorizzato ad avvalersi di due unita' di personale in servizio presso la prefettura di La Spezia, che potranno effettuare prestazioni di lavoro straordinario effettivamente reso fino ad un massimo di 70 ore mensili.