Art. 2.
  1.  Per  le  finalita'  di cui al precedente art. 1, il Commissario
delegato  provvede preliminarmente a tutte le indispensabili indagini
volte  alla  individuazione  degli  interventi  urgenti da realizzare
successivamente;  dette indagini dovranno essere altresi' finalizzate
alla individuazione delle cause del dissesto, in raccordo con l'opera
svolta dai consulenti d'ufficio nominati dall'Autorita' giudiziaria.
  2.  Il  Commissario delegato, per le attivita' di competenza di cui
alla  presente  ordinanza,  puo' avvalersi della collaborazione degli
uffici  del  Provveditorato  alle  opere  pubbliche  per la Liguria e
dell'amministrazione  provinciale di La Spezia, nonche' dell'opera di
consulenti ed esperti all'uopo nominati.
  3.  Il  Commissario  delegato,  per le attivita' di cui al presente
provvedimento, e' autorizzato ad avvalersi di due unita' di personale
in   servizio  presso  la  prefettura  di  La  Spezia,  che  potranno
effettuare  prestazioni  di  lavoro straordinario effettivamente reso
fino ad un massimo di 70 ore mensili.