Art. 3.
  1.  Il  Commissario delegato, per le finalita' di cui alla presente
ordinanza  e nel rigoroso rispetto delle determinazioni ed iniziative
dell'Autorita'  giudiziaria,  dispone l'accesso alle aree interessate
in deroga all'art. 16, comma 9, della legge 11 febbraio 1994, n. 109,
e successive modifiche ed integrazioni.