Art. 3. 1. Il Commissario delegato, per le finalita' di cui alla presente ordinanza e nel rigoroso rispetto delle determinazioni ed iniziative dell'Autorita' giudiziaria, dispone l'accesso alle aree interessate in deroga all'art. 16, comma 9, della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modifiche ed integrazioni.