Art. 4. 1. Il Commissario delegato, nei limiti strettamente necessari all'attuazione della presente ordinanza, e' autorizzato a derogare, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, alle seguenti disposizioni normative: regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6 comma 2, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19 e 20; regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40, 41, 42, 117 e 119; legge 11 febbraio 1994, n. 109, modificata dalle leggi 2 giugno 1995, n. 216, e 18 novembre 1998, n. 415, art. 6, comma 5, ed articoli 9, 10, comma 1-quater, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25, 28, 29, 32 e 34 e le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, strettamente collegate all'applicazione delle suindicate norme; decreto legislativo 12 marzo 1995, n. 157, come modificato ed integrato dal decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli 6, 7, 8, 9, 22 e 24; decreto legislativo 24 luglio 1992, n. 358, e successive modifiche ed integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16 e 17; legge 8 luglio 1986, n. 349, art. 6 e disposizioni normative regionali in materia di impatto ambientale; decreto del Presidente della Repubblica 12 aprile 1996, come integrato dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 3 settembre 1999; decreto-legge 11 giugno 1998, n. 180, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267; legge 18 maggio 1989, n. 183, art. 17; decreto-legge 5 ottobre 1993, n. 398, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, art. 12.