Art. 4.
  1.  Il  Commissario  delegato,  nei  limiti  strettamente necessari
all'attuazione  della  presente ordinanza, e' autorizzato a derogare,
nel  rispetto  dei principi generali dell'ordinamento giuridico, alle
seguenti disposizioni normative:
    regio  decreto  18 novembre 1923, n. 2440, articoli 3, 5, 6 comma
2, 7, 8, 11, 13, 14, 15, 19 e 20;
    regio  decreto  23 maggio  1924, n. 827, articoli 37, 38, 39, 40,
41, 42, 117 e 119;
    legge  11 febbraio  1994, n. 109, modificata dalle leggi 2 giugno
1995,  n.  216,  e  18 novembre  1998,  n.  415,  art. 6, comma 5, ed
articoli  9,  10, comma 1-quater, 14, 16, 17, 19, 20, 21, 23, 24, 25,
28,  29,  32  e 34 e le disposizioni del decreto del Presidente della
Repubblica   21 dicembre   1999,   n.   554,  strettamente  collegate
all'applicazione delle suindicate norme;
    decreto  legislativo  12 marzo  1995,  n. 157, come modificato ed
integrato  dal  decreto legislativo 25 febbraio 2000, n. 65, articoli
6, 7, 8, 9, 22 e 24;
    decreto   legislativo   24 luglio  1992,  n.  358,  e  successive
modifiche ed integrazioni, articoli 5, 7, 8, 9, 10, 14, 16 e 17;
    legge  8 luglio  1986,  n.  349,  art. 6 e disposizioni normative
regionali in materia di impatto ambientale;
    decreto  del  Presidente  della  Repubblica  12 aprile 1996, come
integrato  dal  decreto  del  Presidente  del  Consiglio dei Ministri
3 settembre 1999;
    decreto-legge   11 giugno   1998,   n.   180,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 3 agosto 1998, n. 267;
    legge 18 maggio 1989, n. 183, art. 17;
    decreto-legge   5 ottobre   1993,   n.   398,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 4 dicembre 1993, n. 493, art. 12.