Art. 5.
  1.  Il  Commissario delegato, provvede, per il periodo necessario e
comunque  non  oltre  il  31 dicembre  2002,  alla  concessione di un
contributo  per  autonoma  sistemazione  ai  nuclei  familiari la cui
abitazione  principale  abituale  e  continuata  sia stata oggetto di
ordinanza  sindacale di sgombero per inagibilita' totale o parziale a
seguito dei dissesti di cui in premessa.
  2.  Il  contributo  di cui al precedente comma 1 e' fissato in Euro
210,00  mensili  nel  caso  di  nuclei familiari composti da una sola
persona  e  fino  ad  un  massimo  di Euro 420,00 mensili nel caso di
nuclei familiari composti da piu' persone.