Art. 5. 1. Il Commissario delegato, provvede, per il periodo necessario e comunque non oltre il 31 dicembre 2002, alla concessione di un contributo per autonoma sistemazione ai nuclei familiari la cui abitazione principale abituale e continuata sia stata oggetto di ordinanza sindacale di sgombero per inagibilita' totale o parziale a seguito dei dissesti di cui in premessa. 2. Il contributo di cui al precedente comma 1 e' fissato in Euro 210,00 mensili nel caso di nuclei familiari composti da una sola persona e fino ad un massimo di Euro 420,00 mensili nel caso di nuclei familiari composti da piu' persone.