Art. 7. 1. Il Dipartimento della protezione civile resta estraneo ad ogni rapporto contrattuale scaturito dalla applicazione della presente ordinanza e pertanto eventuali oneri derivanti da ritardi, inadempienze o da contenziosi sono da intendersi a carico dei soggetti attuatori che dovranno farvi fronte con mezzi propri. Il Dipartimento della protezione civile, altresi', si riserva, ove venga accertata la responsabilita' di terzi per il dissesto idrogeologico di cui alla presente ordinanza, la facolta' di intraprendere ogni utile iniziativa legale per la ripetizione delle somme erogate. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 25 giugno 2002 Il Ministro: Scajola