Art. 7.
  1.  Il  Dipartimento della protezione civile resta estraneo ad ogni
rapporto  contrattuale  scaturito  dalla  applicazione della presente
ordinanza   e   pertanto   eventuali   oneri  derivanti  da  ritardi,
inadempienze  o  da  contenziosi  sono  da  intendersi  a  carico dei
soggetti  attuatori  che  dovranno  farvi fronte con mezzi propri. Il
Dipartimento della protezione civile, altresi', si riserva, ove venga
accertata  la  responsabilita' di terzi per il dissesto idrogeologico
di  cui  alla  presente  ordinanza, la facolta' di intraprendere ogni
utile iniziativa legale per la ripetizione delle somme erogate.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
    Roma, 25 giugno 2002
                                                 Il Ministro: Scajola