Art. 2. 1. Ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, art. 5, comma 1, secondo periodo, l'Ente sardo acquedotti e fognature e' individuato quale ente attuatore degli interventi di cui all'art. 1. 2. Il Servizio del Genio civile di Cagliari - assessorato ai LL.PP. della regione, e' individuato quale struttura commissariale ai sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, art. 5.