Art. 2.
  1.  Ai  sensi e per gli effetti di cui all'ordinanza del Presidente
del  Consiglio dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, art. 5, comma
1,   secondo   periodo,   l'Ente  sardo  acquedotti  e  fognature  e'
individuato quale ente attuatore degli interventi di cui all'art. 1.
  2. Il Servizio del Genio civile di Cagliari - assessorato ai LL.PP.
della  regione, e' individuato quale struttura commissariale ai sensi
e  per  gli effetti di cui all'ordinanza del Presidente del Consiglio
dei Ministri n. 2409 del 28 giugno 1995, art. 5.