Art. 4. 1. Con successivo provvedimento verra' disciplinato il rapporto di affidamento e le modalita' di finanziamento. 2. Con atto di determinazione si provvedera' al versamento delle somme necessarie nella contabilita' speciale n. 1744 intestata al presidente dell'E.S.A.F., a valere sulle disponibilita' di cui alla contabilita' speciale n. 1690/3 presso la Sezione di tesoreria provinciale di Cagliari, intestata a "presidente della giunta regionale - emergenza idrica". E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare la presente ordinanza. La presente ordinanza e' immediatamente esecutiva, ed e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino ufficiale della regione Sardegna, parte II. Cagliari, 19 giugno 2002 Il commissario governativo: Pili