Art. 4.
  1.  Con successivo provvedimento verra' disciplinato il rapporto di
affidamento e le modalita' di finanziamento.
  2.  Con  atto  di determinazione si provvedera' al versamento delle
somme  necessarie  nella  contabilita'  speciale n. 1744 intestata al
presidente  dell'E.S.A.F.,  a valere sulle disponibilita' di cui alla
contabilita'  speciale  n.  1690/3  presso  la  Sezione  di tesoreria
provinciale   di  Cagliari,  intestata  a  "presidente  della  giunta
regionale - emergenza idrica".
  E'  fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di far osservare
la presente ordinanza.
  La presente ordinanza e' immediatamente esecutiva, ed e' pubblicata
nella   Gazzetta   Ufficiale  della  Repubblica  italiana,  ai  sensi
dell'art.  5  della  legge 24 febbraio 1992, n. 225, e nel bollettino
ufficiale della regione Sardegna, parte II.
    Cagliari, 19 giugno 2002
                                     Il commissario governativo: Pili