IL MINISTRO DELL'ISTRUZIONE DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA

  Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 6 novembre 2000,
n.  347,  con il quale e' stato adottato il regolamento recante norme
di organizzazione del Ministero della pubblica istruzione;
  Visto  il  regolamento  recante norme in materia di autonomia delle
istituzioni  scolastiche,  ai sensi dell'art. 21 della legge 15 marzo
1997,  n.  59,  emanato con decreto del Presidente della Repubblica 8
marzo 1999, n. 275, ed in particolare l'art. 8;
  Visto il decreto ministeriale 26 giugno 2000, n. 234, recante norme
sui curricoli delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'art. 8 del
decreto del Presidente della Repubblica 8 marzo 1999, n. 275;
  Visti  i  decreti  ministeriali con i quali e' stato autorizzato, a
decorrere   dall'anno   scolastico  1996-1997  il  funzionamento  dei
quinquenni  sperimentali  coordinati  di  liceo classico europeo ed i
relativi  programmi  disciplinari,  con  particolare riferimento alle
tipologie di verifica;
  Vista  la  legge 10 dicembre 1997, n. 425, recante disposizioni per
la  riforma  degli  esami  di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.
323,  con  il  quale e' stato emanato il regolamento sulla disciplina
degli esami di Stato, previsto dall'art. 1 della legge sopra citata;
  Visto il decreto ministeriale n. 20(*) del 28 febbraio 2002, con il
quale  e'  stato  emanato  il regolamento concernente le modalita' di
svolgimento  della prima e della seconda prova scritta degli esami di
Stato per l'anno scolastico 2001-2002;
  Visto  il  decreto ministeriale n. 429 del 20 novembre 2000, con il
quale  e' stato emanato il regolamento concernente le caratteristiche
formali  generali della terza prova scritta degli esami di Stato e le
istruzioni per lo svolgimento della prova medesima;
  Visto  il decreto ministeriale n. 358 del 18 settembre 1998, con il
quale  e'  stato  emanato  il regolamento concernente la costituzione
delle  aree  disciplinari  finalizzate  alla  correzione  delle prove
scritte e all'espletamento del colloquio negli esami di Stato;
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  2 del 9 gennaio 2002 relativo
all'individuazione  delle materie oggetto della seconda prova scritta
negli  esami  di  Stato  conclusivi  dei  corsi  di studio ordinari e
sperimentali di istruzione secondaria superiore;
  Visto   il  decreto  ministeriale  n.  22  del  28  febbraio  2002,
concernente   le   norme  per  lo  svolgimento  nell'anno  scolastico
2001-2002  degli  esami  di  Stato  conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore nelle classi sperimentali;
  Visto  il decreto ministeriale 26 ottobre 2000, n. 243, concernente
le  certificazioni  ed  i  relativi modelli da rilasciare in esito al
superamento  degli  esami  di Stato conclusivi dei corsi di studio di
istruzione secondaria superiore;
  Visto  il  decreto  ministeriale  n.  9 del 25 gennaio 2002, con il
quale  e'  stato  determinato il numero dei componenti le commissioni
d'esame;
  Visto   il   decreto  ministeriale  n.  49  del  24  febbraio  2000
concernente  l'individuazione delle tipologie di esperienze che danno
luogo ai crediti formativi;
  Vista  la  legge 28 dicembre 2001, n. 448, recante disposizioni per
la  formazione  del  bilancio  annuale e pluriennale dello Stato, che
all'art.  22,  comma  7,  introduce modifiche all'art. 4 della citata
legge n. 425/1997;
  Vista la nota n. 1045 del 6 novembre 1997 con la quale l'ambasciata
di   Francia   in   Roma  conferma  la  disponibilita'  a  rilasciare
l'attestazione  di  acquisita  competenza  della  lingua  francese ai
candidati  agli  esami  di  Stato  nelle  sezioni  di  liceo classico
europeo;
  Premesso  che  l'esame  di  Stato  anche  per  le  sezioni di liceo
classico europeo si conclude con l'assegnazione del voto in centesimi
attribuito  secondo quanto stabilito dalla legge 10 dicembre 1997, n.
425, e dal decreto del Presidente della Repubblica 23 luglio 1998, n.
323;
    (*) Il  decreto  ministeriale  n. 20 reca il n. 93 nella Gazzetta
Ufficiale - serie generale - n. 113 del 16 maggio 2002.
  Ritenuta  la  necessita'  di  disciplinare con norme particolari lo
svolgimento  degli  esami  di  Stato  nelle sezioni di liceo classico
europeo, in relazione alla specificita' del corso di studi svolto;

                              Decreta:

                               Art. 1.

                           Prove di esame

  L'esame consta di tre prove scritte e di un colloquio:
    1) la   prima   prova   scritta   e'   strutturata   secondo   le
caratteristiche   previste   dal   decreto  ministeriale  n.  20  del
28 febbraio 2002;
    2) la  seconda  prova  scritta  riguarda  la disciplina "lingua e
letterature classiche".
  Sono  proposti  ai candidati due brevi brani, uno in greco e uno in
latino, omogenei per argomento e per genere letterario, unitamente ad
una  sintesi  in  italiano del loro contenuto e ad un questionario di
comprensione e comparazione.
  I  candidati  debbono fornire la traduzione di uno dei due testi, a
loro scelta, e le risposte al questionario;
    3) la  terza  prova  e'  strutturata  secondo  le caratteristiche
previste dal decreto ministeriale n. 429/2000;
    4) il  colloquio e' condotto secondo quanto prescritto dal citato
decreto del Presidente della Repubblica n. 323/1998;
    5) gli alunni delle istituzioni scolastiche ove si svolgono esami
di Stato nelle sezioni di liceo classico europeo, nel caso in cui sia
stato  loro impartito l'insegnamento di lingua e letteratura francese
e  sia  stata  veicolata  una disciplina del piano di studi in lingua
francese,   qualora  intendano  conseguire  l'attestation  rilasciata
dall'ambasciata di Francia, debbono superare le seguenti prove il cui
esito  non incide sulla valutazione finale da attribuire all'esame di
Stato:
      1) una  prova  scritta  (durata  sei  ore)  in  lingua francese
effettuata dal candidato a scelta tra:
        "Etude  d'un  texte argumentatif": la prova verte su un testo
argomentativo  che  consta di un massimo di 700 parole; il brano puo'
venire  tratto  da  un saggio, da un testo critico, da un articolo di
stampa,  dalla  prefazione di un'opera letteraria, ecc. Comprende due
parti:
          a) tre  o  quattro  domande precise e graduali, destinate a
guidare lo studente alla comprensione globale del brano;
          b) produzione  di un testo destinato a condurre lo studente
a discutere, confutare, sostenere, riformulare o riassumere una parte
o la totalita' dell'argomentazione sviluppata nel brano;
        "Etude  d'un  texte  litteraire":  la prova verte su un brano
attinente  ai  vari generi letterari (poesia, teatro, racconto breve,
saggistica, romanzo, ecc.). Comprende due parti:
          a) due  o  tre domande volte a guidare l'esame metodico del
brano;
          b) due  o  tre  domande di analisi, di interpretazione o di
commento,   destinate  a  suscitare  nel  candidato  una  riflessione
personale sul brano;
        "Composition   française":   questa  prova  e'  destinata  ad
accertare e valutare la personale cultura letteraria;
      2)  il  colloquio,  relativamente  alla disciplina veicolata in
francese  (storia, geografia, storia dell'arte) prevede il commento e
l'analisi  di  documenti  di  varia  natura  e  la  conoscenza  della
letteratura francese, secondo il programma svolto nell'ultimo anno di
corso.
  A  tal  fine il candidato deve dimostrare di saper leggere un testo
letterario  tratto  dalle  opere  studiate  durante l'anno. Nel corso
dell'esposizione,  il  candidato  esegue  una lettura sistematica del
testo  al  fine  di  evidenziarne le linee essenziali e risponde alle
domande  dell'esaminatore riguardanti il testo. La prova verte su due
opere  complete  o  due  raccolte  di  testi di una stessa tematica o
problematica,  che comporti piu' testi appartenenti a generi o secoli
diversi; il candidato ha trenta minuti a disposizione per prepararsi.