Art. 2.
    Ciascuna  universita' dispone l'ammissione degli studenti in base
alla  graduatoria  di merito nei limiti dei posti di cui alla tabella
allegata al presente decreto.
    Il  presente decreto e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
      Roma, 25 giugno 2002
                                                 Il Ministro: Moratti