Art. 3.
  1.  Ove,  nel  corso  dell'attivita',  anche a seguito dei previsti
controlli, venga accertata l'inadeguatezza delle capacita' tecniche e
professionali,  o  si  constati  che,  per  la mancata osservanza dei
criteri  minimi  fissati nell'allegato VII del decreto del Presidente
della  Repubblica 30 aprile 1999, n. 162, ed in particolare di quanto
ivi  previsto ai punti 1) e 2), codesto organismo non soddisfa piu' i
requisiti  di  cui  all'art.  9  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica  30  aprile  1999,  n.  162,  si procede alla revoca della
presente autorizzazione.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 14 giugno 2002
                                      Il direttore generale: Visconti