Art. 3. La proclamazione di cui all'art. 1 deve essere comunicata per iscritto almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'astensione ai presidenti delle Corti d'appello e al Ministro di grazia e giustizia, con l'indicazione della relativa motivazione. La revoca dall'astensione potra' avvenire almeno cinque giorni prima della data prevista per l'astensione, salvo il caso che l'Unione nazionale dei giudici di pace sia convocata dalla Commissione di garanzia per l'attuazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali, dal Ministro della giustizia, dal CMS o da altre autorita' competenti. In caso di revoca anticipata dalle astensioni l'Unione nazionale giudici di pace ne dara' immediata comunicazione alle autorita' di cui al primo comma anche ai fini della divulgazione tramite la RAI, la stampa e le reti radiotelevisive di maggiore diffusione.