Art. 3.
    La  proclamazione  di  cui  all'art. 1 deve essere comunicata per
iscritto  almeno  dieci  giorni  prima dell'inizio dell'astensione ai
presidenti delle Corti d'appello e al Ministro di grazia e giustizia,
con l'indicazione della relativa motivazione.
    La  revoca  dall'astensione  potra' avvenire almeno cinque giorni
prima  della  data  prevista  per  l'astensione,  salvo  il  caso che
l'Unione   nazionale   dei   giudici  di  pace  sia  convocata  dalla
Commissione  di  garanzia per l'attuazione dello sciopero nei servizi
pubblici essenziali, dal Ministro della giustizia, dal CMS o da altre
autorita' competenti.
    In  caso di revoca anticipata dalle astensioni l'Unione nazionale
giudici  di  pace  ne dara' immediata comunicazione alle autorita' di
cui  al  primo comma anche ai fini della divulgazione tramite la RAI,
la stampa e le reti radiotelevisive di maggiore diffusione.