Art. 5.
    L'astensione  parziale dalle udienze che assicuri l'effettuazione
di almeno una udienza settimanale non puo' superare quattro settimane
consecutive.
    Non  potra'  essere  proclamato  un  nuovo  periodo di astensione
parziale di cui al primo comma se non sono trascorsi almeno 10 giorni
dalla conclusione del precedente periodo di astensione.