Art. 6. Non possono essere proclamate astensioni: a) per i periodi immediatamente precedenti e successivi alla sospensione dell'attivita' giudiziaria. In questi casi l'astensione puo' iniziare non prima di una settimana dalla ripresa dell'attivita' giudiziaria e non puo' terminare oltre la settimana prima dell'inizio della sospensione dell'attivita' giudiziaria. b) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali europee nazionali e referendarie nazionali, nonche' le elezioni amministrative che interessino almeno il 30% dell'elettorato; c) nei cinque giorni che precedono e nei cinque giorni che seguono le consultazioni elettorali e referendarie regionali e provinciali per i rispettivi ambiti territoriali; d) nei giorni dal 23 dicembre al 3 gennaio; e) nei giorni dal giovedi' antecedente la Pasqua al martedi' successivo; f) nei giorni dal 31 ottobre al 3 novembre.