Art. 8. Le astensioni previste dal presente codice saranno sospese per la trattazione delle cause civili, penali ed in materia di sanzioni amministrative in presenza delle seguenti condizioni: a) nelle cause civili ordinarie riguardanti i rapporti tra proprietari e detentori di immobili adibiti a civile abitazione in materia di immissione di fumo o calore, esalazioni, rumori, scuotimenti e simili propagazioni che superino la normale tollerabilita', ove si configuri un pericolo per la salute del legittimato all'azione e per tutti i casi in cui dalla sospensione dell'attivita' giudiziaria o amministrativa possa derivare un pericolo per la sicurezza, la salute e la incolumita' dei cittadini; b) nelle cause di opposizione delle sanzioni amministrative in cui il trasgressore o il responsabile civile abbia chiesto la sospensione del provvedimento opposto, quando possa apparire fondata la domanda e grave ed irreparabile il pregiudizio addotto; c) nei procedimenti in materia penale: quando l'astensione venga a cadere nei dieci giorni entro i quali il giudice deve fissare la nuova udienza per la decisione del tipo di sanzione da infliggere all'imputato ai sensi dell'art. 33, comma 3, del decreto legislativo n. 274 del 2000; quando per i reati di particolare tenuita' ed in assenza di opposizione, l'ulteriore corso del procedimento possa arrecare pregiudizio alle esigenze di lavoro, di studio, di famiglia o di salute della persona sottoposta a indagini o dell'imputato; quando l'astensione comporti un apprezzabile ritardo nei provvedimenti del giudice nel corso delle indagini o nella definizione dei processi riguardanti i reati di cui all'art. 186 e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (guida sotto l'influenza dell'alcool o sotto l'influenza di sostanza stupefacenti o psicotrope).