Art. 3. La proclamazione di cui all'art. 1 deve essere comunicata per iscritto almeno dieci giorni prima dell'inizio dell'astensione alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed al Ministro per la funzione pubblica con l'indicazione della relativa motivazione. Della proclamazione in questione va data comunicazione, altresi', e nel rispetto delle medesime modalita', al Consiglio di presidenza della Corte dei conti. La revoca dell'astensione potra' avvenire almeno cinque giorni prima della data prevista per l'astensione stessa, salvo il caso che l'Associazione magistrati della Corte dei conti sia convocata dalla Commissione di garanzia per l'attuazione dello sciopero nei servizi pubblici essenziali o dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. In caso di revoca anticipata dalle astensioni l'Associazione magistrati della Corte dei conti ne dara' immediata comunicazione alle autorita' di cui al comma 1.