Art. 4. L'astensione totale dalle attivita' non puo' superare quattro udienze e camere di consiglio, relativamente al settore della giurisdizione, ovvero quattro adunanze, relativamente al settore del controllo, per ciascun magistrato. In nessun caso puo' protrarsi oltre la durata temporale massima di giorni cinque. Non potra' essere proclamato un nuovo periodo di astensione se non saranno trascorsi almeno trenta giorni dalla conclusione del precedente periodo di astensione.