Art. 4.
    L'astensione  totale  dalle  attivita'  non puo' superare quattro
udienze  e  camere  di  consiglio,  relativamente  al  settore  della
giurisdizione,  ovvero quattro adunanze, relativamente al settore del
controllo,  per  ciascun  magistrato.  In  nessun caso puo' protrarsi
oltre la durata temporale massima di giorni cinque.
    Non  potra'  essere  proclamato un nuovo periodo di astensione se
non  saranno  trascorsi  almeno  trenta  giorni dalla conclusione del
precedente periodo di astensione.