Art. 5. Non potranno essere oggetto di astensione, per il versante della giurisdizione, i provvedimenti cautelari, per il versante del controllo, i provvedimenti da sottoporre a riscontro in via preventiva per i quali verrebbero a scadenza i relativi termini perentori di cui all'art. 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n. 20; per il versante della Procura, gli atti di citazione la cui omessa emissione porterebbe al mancato rispetto del termine perentorio di cui all'art. 5, comma 1, della legge 14 gennaio 1994, n. 19.