Art. 5.
    Non  potranno essere oggetto di astensione, per il versante della
giurisdizione,   i  provvedimenti  cautelari,  per  il  versante  del
controllo,   i   provvedimenti  da  sottoporre  a  riscontro  in  via
preventiva  per  i  quali  verrebbero  a  scadenza i relativi termini
perentori di cui all'art. 3, comma 2, della legge 14 gennaio 1994, n.
20;  per  il  versante  della  Procura,  gli atti di citazione la cui
omessa   emissione   porterebbe   al  mancato  rispetto  del  termine
perentorio  di  cui all'art. 5, comma 1, della legge 14 gennaio 1994,
n. 19.