Art. 6. L'Associazione magistrati della Corte dei conti, prima della proclamazione dell'astensione, assicurera' la propria disponibilita' alla composizione dei conflitti mediante l'adozione di procedure conciliative o di raffreddamento presso la Commissione di garanzia, la Presidenza del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la funzione pubblica.