Art. 6.
    L'Associazione  magistrati  della  Corte  dei  conti, prima della
proclamazione  dell'astensione, assicurera' la propria disponibilita'
alla  composizione  dei  conflitti  mediante  l'adozione di procedure
conciliative  o  di raffreddamento presso la Commissione di garanzia,
la  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  o  il  Ministro per la
funzione pubblica.