Art. 2. 1. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dalla data della sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. 2. Le ditte detentrici di scorte di vini da tavola ad indicazione geografica tipica, sia allo stato sfuso che confezionate, designabili o designate con il nome del vitigno "Sagrantino" possono continuare a commercializzare tali vini ai fini della loro immissione al consumo fino al completo esaurimento delle scorte medesime, purche' entro sessanta giorni dall'entrata in vigore del presente decreto presentino apposita comunicazione all'ufficio periferico dell'Ispettorato centrale repressione frodi competente per territorio, specificando i quantitativi di prodotto detenuto. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 20 giugno 2002 Il Ministro: Alemanno