Art. 2.
  1. Il presente decreto entra in vigore a decorrere dalla data della
sua pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale.
  2.  Le  ditte detentrici di scorte di vini da tavola ad indicazione
geografica tipica, sia allo stato sfuso che confezionate, designabili
o designate con il nome del vitigno "Sagrantino" possono continuare a
commercializzare  tali  vini ai fini della loro immissione al consumo
fino  al  completo  esaurimento  delle scorte medesime, purche' entro
sessanta   giorni   dall'entrata   in  vigore  del  presente  decreto
presentino     apposita    comunicazione    all'ufficio    periferico
dell'Ispettorato    centrale   repressione   frodi   competente   per
territorio, specificando i quantitativi di prodotto detenuto.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
    Roma, 20 giugno 2002
                                                Il Ministro: Alemanno