Art. 3. Dati da inserire negli elenchi 1. Gli interessati hanno il diritto di decidere se i dati personali che li riguardano debbano essere riportati o meno negli elenchi conoscibili da chiunque, a prescindere dalla forma con cui sono realizzati. 2. Il consenso all'inserimento di specifici tali dati deve essere espresso liberamente, in forma specifica e documentata per iscritto, sulla base di un'idonea informativa ai sensi dell'art. 10 della legge 31 dicembre 1996, n. 675, e delle prescrizioni di seguito indicate. 3. L'elenco telefonico generale include i dati personali degli abbonati e degli acquirenti del traffico prepagato della telefonia mobile e personale limitatamente agli elementi necessari per l'identificazione di un determinato interessato: nome, cognome, indirizzo postale, numero di telefono fisso e, nel caso di elenco misto per la telefonia vocale/mobile, numero mobile. 4. Nel caso in cui sia riportato esclusivamente il numero di telefonia mobile e' omesso, salvo che l'interessato vi acconsenta, l'indirizzo postale. L'interessato puo' pero' chiedere che sia indicato il comune di residenza o di domicilio. 5. L'interessato puo' chiedere che l'indirizzo postale sia omesso in parte. Puo' anche richiedere di non essere contraddistinto da un riferimento che ne riveli il sesso, mediante abbreviazione del nome. 6. L' interessato puo' esprimere un ulteriore consenso secondo le modalita' di cui al precedente comma 1 dell'art. 3: a) all'inserimento di altri dati personali che lo riguardano, ove pertinenti e non eccedenti rispetto alle finalita' dell'elenco generale. Deve essere possibile esprimere tale consenso in modo differenziato in relazione a singoli dati (titolo di studio o di specializzazione; professione; ulteriori indirizzi o recapiti, ivi compreso l'indirizzo di posta elettronica; numero di telefonia mobile nel caso di elenco riservato alla sola telefonia fissa); b) all'utilizzazione dei dati per finalita' diverse dalla ricerca di dati su persone sulla base del loro nome, in particolare per quanto riguarda: 1) l'inclusione dei dati personali che riguardano il medesimo interessato nell'ambito di quelli ottenibili attraverso servizi di c.d. ricerca derivata o a criteri multipli che permettano a chiunque di risalire alle generalita' di uno o piu' interessati disponendo del solo numero telefonico o di un altro dato non identificativo; 2) l'utilizzazione dei dati personali che riguardano il medesimo interessato (sia attraverso chiamate, sia per inoltri a domicilio), a fini di informazione commerciale o di invio di materiale pubblicitario o di vendita diretta, ovvero per il compimento di ricerche di mercato o di comunicazione commerciale interattiva. 7. Nel prevedere le modalita' di gestione degli utenti dei servizi prepagati, secondo quanto disposto dall'art. 2, comma 3, della delibera n. 36/02/CONS, negli elenchi e' indicato il sottoscrittore. Nel caso in cui l'utenza sia utilizzata stabilmente da altro soggetto, quest'ultimo puo', con atto sottoscritto sotto la propria responsabilita', dichiarare di essere l'utilizzatore effettivo e stabile dell'utenza che, previa informativa al sottoscrittore, puo' quindi essere indicato negli elenchi e al quale devono essere riconosciuti i diritti in materia. 8. Le manifestazioni di volonta' e le richieste degli interessati devono essere documentate per iscritto e non devono comportare oneri per gli interessati medesimi. 9. Gli operatori devono indicare a disposizione del pubblico almeno un indirizzo postale, un numero di telefax, un indirizzo di posta elettronica e un ufficio cui gli interessati possono rivolgersi agevolmente. Va, altresi', indicato un recapito telefonico presso il quale ottenere informazioni con chiamata gratuita.