IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI Visto il regio decreto 18 novembre 1923, n. 2440, e successive modificazioni; Visto il regio decreto 23 maggio 1924, n. 827, e successive modificazioni; Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n. 573; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n. 367, e successive modificazioni; Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto 1997, n. 452; Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554, e successive modificazioni; Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488; Visto l'art. 6, comma 6, del decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2000, n. 450; Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384; Considerata la necessita' di individuare i beni e servizi, ed i relativi limiti d'importo, che possono essere acquisiti in economia da parte del Corpo forestale dello Stato in relazione alle proprie specifiche esigenze, in armonia con quanto stabilito dall'art. 2, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n. 384; Ritenuto opportuno disciplinare con il medesimo provvedimento i lavori da eseguirsi in economia da parte del Corpo forestale dello Stato, in armonia con quanto disciplinato dall'art. 88 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554; Sulla proposta del capo del Corpo forestale dello Stato; Decreta: Art. 1. Oggetto del provvedimento Il presente provvedimento disciplina le modalita', i limiti e le procedure per l'acquisizione di beni e servizi e per l'esecuzione di lavori in economia da parte del Corpo forestale dello Stato, successivamente denominato "Amministrazione". Ai fini del presente provvedimento l'esecuzione di lavori e l'acquisizione di beni e servizi in economia sono unitariamente intesi sotto il termine "interventi". Agli interventi indicati nel presente provvedimento non puo' darsi corso ove sia possibile farvi fronte mediante una delle convenzioni quadro stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488, e successive modificazioni.