IL MINISTRO DELLE POLITICHE AGRICOLE E FORESTALI

  Visto  il  regio  decreto  18  novembre 1923, n. 2440, e successive
modificazioni;
  Visto  il  regio  decreto  23  maggio  1924,  n.  827, e successive
modificazioni;
  Vista la legge 5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 18 aprile 1994, n.
573;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 aprile 1994, n.
367, e successive modificazioni;
  Visto il decreto legislativo 7 agosto 1997, n. 279;
  Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 6 agosto
1997, n. 452;
  Vista la legge 11 febbraio 1994, n. 109;
  Visto  il decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999,
n. 554, e successive modificazioni;
  Visto l'art. 26 della legge 23 dicembre 1999, n. 488;
  Visto   l'art.  6,  comma  6,  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 28 marzo 2000, n. 450;
  Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001, n.
384;
  Considerata  la  necessita'  di  individuare i beni e servizi, ed i
relativi  limiti  d'importo, che possono essere acquisiti in economia
da  parte  del  Corpo forestale dello Stato in relazione alle proprie
specifiche  esigenze,  in  armonia  con quanto stabilito dall'art. 2,
comma  1, del decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 2001,
n. 384;
  Ritenuto  opportuno  disciplinare  con  il medesimo provvedimento i
lavori  da  eseguirsi  in economia da parte del Corpo forestale dello
Stato,  in  armonia  con quanto disciplinato dall'art. 88 del decreto
del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554;
  Sulla proposta del capo del Corpo forestale dello Stato;
                              Decreta:
                               Art. 1.
                      Oggetto del provvedimento
  Il  presente  provvedimento  disciplina le modalita', i limiti e le
procedure  per l'acquisizione di beni e servizi e per l'esecuzione di
lavori  in  economia  da  parte  del  Corpo  forestale  dello  Stato,
successivamente denominato "Amministrazione".
  Ai  fini  del  presente  provvedimento  l'esecuzione  di  lavori  e
l'acquisizione  di  beni  e  servizi  in  economia sono unitariamente
intesi sotto il termine "interventi".
  Agli  interventi indicati nel presente provvedimento non puo' darsi
corso  ove  sia possibile farvi fronte mediante una delle convenzioni
quadro  stipulate ai sensi dell'art. 26 della legge 23 dicembre 1999,
n. 488, e successive modificazioni.