Art. 10.
           Lavori in economia mediante cottimo fiduciario
  Per   l'affidamento   dei   lavori   mediante   cottimo  fiduciario
l'Amministrazione   richiede   almeno   cinque  preventivi  ai  sensi
dell'art.  78 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999, n. 554.
  Per lavori di importo inferiore a 20.000 euro, I.V.A. esclusa, puo'
procedersi ad affidamento diretto.
  L'atto di cottimo deve indicare:
    a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni;
    b) i  prezzi  unitari  per  i  lavori e per le somministrazioni a
misura e l'importo di quelle a corpo;
    c) le condizioni di esecuzione;
    d) i tempi di esecuzione;
    e) le modalita' di pagamento;
    f) le  penalita'  in  caso  di ritardo o inadempienze, nonche' il
diritto  della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto
mediante  semplice denuncia per inadempimento del cottimista ai sensi
dell'art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre
1999, n. 554.
  Gli  affidamenti  tramite  cottimo  sono  soggetti  alle  forme  di
pubblicita'  e comunicazione di cui all'art. 144, comma 4 del decreto
del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.