Art. 10. Lavori in economia mediante cottimo fiduciario Per l'affidamento dei lavori mediante cottimo fiduciario l'Amministrazione richiede almeno cinque preventivi ai sensi dell'art. 78 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Per lavori di importo inferiore a 20.000 euro, I.V.A. esclusa, puo' procedersi ad affidamento diretto. L'atto di cottimo deve indicare: a) l'elenco dei lavori e delle somministrazioni; b) i prezzi unitari per i lavori e per le somministrazioni a misura e l'importo di quelle a corpo; c) le condizioni di esecuzione; d) i tempi di esecuzione; e) le modalita' di pagamento; f) le penalita' in caso di ritardo o inadempienze, nonche' il diritto della stazione appaltante di risolvere in danno il contratto mediante semplice denuncia per inadempimento del cottimista ai sensi dell'art. 120 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554. Gli affidamenti tramite cottimo sono soggetti alle forme di pubblicita' e comunicazione di cui all'art. 144, comma 4 del decreto del Presidente della Repubblica 21 dicembre 1999, n. 554.