Art. 14.
         Liquidazione dei lavori effettuati mediante cottimo
  I  lavori  sono  liquidati dal responsabile del servizio in base al
conto finale redatto dal direttore dei lavori.
  Per  lavori  di  importo  superiore  a 20.000 euro, I.V.A. esclusa,
possono  essere  accordati  all'impresa, pagamenti in corso d'opera a
fronte  di  stati di avanzamento prodotti e certificati dal direttore
dei lavori sulla base degli accordi stipulati nell'atto di cottimo.
  Al   conto   finale   deve   essere   allegata   la  documentazione
giustificativa  della spesa ed una relazione del direttore dei lavori
nella quale vengono indicati:
    a) le date di inizio e fine lavori;
    b) le eventuali perizie suppletive;
    c) le eventuali proroghe autorizzate;
    d) le assicurazioni degli operai;
    e) gli eventuali infortuni;
    f) gli eventuali pagamenti in corso d'opera;
    g) lo stato finale ed il credito dell'impresa;
    h) le eventuali riserve dell'impresa;
    i) l'attestazione della regolare esecuzione dei lavori.
  Il  conto finale dei lavori fino a 20.000 euro, I.V.A. esclusa, che
non abbiamo richiesto modalita' esecutive di particolare complessita'
puo'  essere  redatto a tergo della fattura dal direttore dei lavori,
con  l'attestazione  della  regolare  esecuzione delle prestazioni, e
dell'osservanza  dei  punti  di  cui  alle  lettere  a),  d) e g) del
presente articolo.