Art. 17. Provvedimenti nei casi di somma urgenza In circostanze di somma urgenza che non consentono alcun indugio, l'Amministrazione puo' disporre, contemporaneamente alla redazione del verbale di cui all'articolo precedente, l'immediata esecuzione dei lavori entro il limite di 200.000 euro, con l'esclusione dell'I.V.A., o comunque di quanto indispensabile per rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumita'. L'esecuzione dei lavori di somma urgenza puo' essere affidata in forma diretta ad una o piu' imprese individuate dal responsabile del procedimento o dal tecnico da questi incaricato. Il prezzo delle prestazioni ordinate e' definito consensualmente con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il metodo previsto all'art. 136, comma 5 del decreto del presidente della Repubblica n. 554/1999. Il responsabile del procedimento od il tecnico incaricato compila entro dieci giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia giustificativa degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di somma urgenza, alla stazione appaltante che provvede alla copertura della spesa e alla approvazione dei lavori. Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza non riporti l'approvazione del competente responsabile del servizio, si procede alla liquidazione delle spese relative alla parte dell'opera dei lavori realizzati.