Art. 17.
               Provvedimenti nei casi di somma urgenza
  In  circostanze  di somma urgenza che non consentono alcun indugio,
l'Amministrazione  puo'  disporre,  contemporaneamente alla redazione
del  verbale  di  cui all'articolo precedente, l'immediata esecuzione
dei  lavori  entro  il  limite  di  200.000  euro,  con  l'esclusione
dell'I.V.A.,  o  comunque  di  quanto indispensabile per rimuovere lo
stato di pregiudizio alla pubblica incolumita'.
  L'esecuzione  dei  lavori  di somma urgenza puo' essere affidata in
forma  diretta ad una o piu' imprese individuate dal responsabile del
procedimento o dal tecnico da questi incaricato.
  Il  prezzo  delle  prestazioni ordinate e' definito consensualmente
con l'affidatario; in difetto di preventivo accordo si procede con il
metodo  previsto  all'art.  136,  comma  5 del decreto del presidente
della Repubblica n. 554/1999.
  Il  responsabile  del procedimento od il tecnico incaricato compila
entro  dieci  giorni dall'ordine di esecuzione dei lavori una perizia
giustificativa  degli stessi e la trasmette, unitamente al verbale di
somma  urgenza,  alla stazione appaltante che provvede alla copertura
della spesa e alla approvazione dei lavori.
  Qualora un'opera o un lavoro intrapreso per motivi di somma urgenza
non  riporti l'approvazione del competente responsabile del servizio,
si   procede  alla  liquidazione  delle  spese  relative  alla  parte
dell'opera dei lavori realizzati.