Art. 19.
                            Inadempimenti
  Nel  caso  di  inadempienza  per  fatti  imputabili  al  soggetto o
all'impresa  cui  e'  stata  affidata  l'esecuzione  dei lavori, o le
forniture dei beni e dei servizi di cui al presente provvedimento, si
applicano  le  penali  stabilite  nell'atto  o lettera d'ordinazione.
Inoltre  l'Amministrazione  dopo  formale ingiunzione a mezzo lettera
raccomandata  con  avviso  di  ricevimento, rimasta senza esito, puo'
disporre l'esecuzione di tutto o parte del lavoro, o la fornitura del
bene  e  del  servizio,  a  spese  del soggetto o dell'impresa, salvo
l'esercizio,   da  parte  dell'Amministrazione,  dell'azione  per  il
risarcimento del danno derivante dall'inadempienza.
  Nel  caso  d'inadempimento  grave, l'Amministrazione puo' altresi',
previa  denuncia  scritta  procedere  alla risoluzione del contratto,
salvo il risarcimento dei danni subiti.