Art. 2.
    Modalita' di esecuzione in economia e limiti di applicazione
  L'esecuzione in economia degli interventi puo' avvenire:
    a) in amministrazione diretta;
    b) a cottimo fiduciario;
    c) con sistema misto.
  Sono  in  amministrazione  diretta  gli  interventi  effettuati con
materiali e mezzi propri, o appositamente noleggiati, e con personale
dell'Amministrazione.
  Sono  a  cottimo  fiduciario gli interventi affidati ad imprese o a
persone fisiche esterne all'Amministrazione.
  Gli  interventi  con  sistema  misto  sono quelli eseguiti parte in
amministrazione diretta e parte mediante cottimo fiduciario.
  I beni e i servizi acquisiti in economia non possono comportare una
spesa   complessiva   superiore   a   130.000  euro,  con  esclusione
dell'I.V.A.
  I  lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare
una  spesa  complessiva  superiore  a  50.000  euro,  con  esclusione
dell'I.V.A.
  I  lavori  affidati a cottimo fiduciario non possono comportare una
spesa superiore ai 200.000 euro, con esclusione dell'I.V.A.
  Nessun  intervento  puo'  essere artificiosamente frazionato con lo
scopo   di   sottoporlo   alla   disciplina   prevista  dal  presente
provvedimento.