Art. 2. Modalita' di esecuzione in economia e limiti di applicazione L'esecuzione in economia degli interventi puo' avvenire: a) in amministrazione diretta; b) a cottimo fiduciario; c) con sistema misto. Sono in amministrazione diretta gli interventi effettuati con materiali e mezzi propri, o appositamente noleggiati, e con personale dell'Amministrazione. Sono a cottimo fiduciario gli interventi affidati ad imprese o a persone fisiche esterne all'Amministrazione. Gli interventi con sistema misto sono quelli eseguiti parte in amministrazione diretta e parte mediante cottimo fiduciario. I beni e i servizi acquisiti in economia non possono comportare una spesa complessiva superiore a 130.000 euro, con esclusione dell'I.V.A. I lavori assunti in amministrazione diretta non possono comportare una spesa complessiva superiore a 50.000 euro, con esclusione dell'I.V.A. I lavori affidati a cottimo fiduciario non possono comportare una spesa superiore ai 200.000 euro, con esclusione dell'I.V.A. Nessun intervento puo' essere artificiosamente frazionato con lo scopo di sottoporlo alla disciplina prevista dal presente provvedimento.