Art. 4. Lavori in economia Sono eseguiti in economia, nei limiti d'importo previsti dall'art. 2 del presente provvedimento, i seguenti lavori: a) manutenzione e riparazione di opere o impianti quando l'esigenza e' rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile realizzare i relativi lavori con le forme e le procedure previste agli articoli 19 e 20 della legge 11 febbraio 1994, n. 109, e successive modificazioni; b) interventi non programmabili in materia di sicurezza, nonche' quelli atti a scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali e cose a danno dell'igiene e della salute pubblica e del patrimonio storico, artistico e culturale; c) interventi che non possono essere differiti, dopo l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara; d) lavori necessari per la compilazione di progetti; e) completamento di opere o impianti a seguito della risoluzione del contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi e' necessita' ed urgenza di completare gli interventi. Sono eseguiti in economia, nel rispetto delle norme contenute nel presente provvedimento, e per un importo non superiore a 50.000 euro, I.V.A. esclusa, i lavori di realizzazione, manutenzione, riparazione, adattamento e sistemazione di aree, locali, impianti ed altri manufatti.