Art. 4.
                         Lavori in economia
  Sono  eseguiti in economia, nei limiti d'importo previsti dall'art.
2 del presente provvedimento, i seguenti lavori:
    a) manutenzione   e   riparazione  di  opere  o  impianti  quando
l'esigenza  e' rapportata ad eventi imprevedibili e non sia possibile
realizzare  i  relativi  lavori  con le forme e le procedure previste
agli  articoli  19  e  20  della  legge  11  febbraio 1994, n. 109, e
successive modificazioni;
    b) interventi  non programmabili in materia di sicurezza, nonche'
quelli atti a scongiurare situazioni di pericolo a persone, animali e
cose  a  danno  dell'igiene  e della salute pubblica e del patrimonio
storico, artistico e culturale;
    c) interventi    che   non   possono   essere   differiti,   dopo
l'infruttuoso esperimento delle procedure di gara;
    d) lavori necessari per la compilazione di progetti;
    e) completamento  di opere o impianti a seguito della risoluzione
del  contratto o in danno dell'appaltatore inadempiente, quando vi e'
necessita' ed urgenza di completare gli interventi.
  Sono  eseguiti  in economia, nel rispetto delle norme contenute nel
presente provvedimento, e per un importo non superiore a 50.000 euro,
I.V.A. esclusa, i lavori di realizzazione, manutenzione, riparazione,
adattamento  e  sistemazione  di  aree,  locali,  impianti  ed  altri
manufatti.