Art. 7. Ordinazione e liquidazione dei beni e servizi L' acquisizione di beni e servizi puo' essere perfezionata da contratto, oppure da apposita lettera d'ordinazione, da sottoscrivere, per accettazione, dal fornitore. Tali atti devono riportare i medesimi contenuti previsti dalla lettera d'invito e devono contenere almeno: a) la descrizione dei beni e servizi oggetto dell'ordinazione; b) la quantita' ed il prezzo degli stessi con l'indicazione dell'I.V.A.; c) la qualita' e le modalita' di esecuzione; d) la forma di pagamento; e) le penali previste; f) l'informazione circa l'obbligo del contraente di uniformarsi comunque alle norme legislative e regolamentari vigenti, nonche' la facolta' dell'Amministrazione di provvedere all'intervento a rischio o pericolo del cottimista e di rescindere il rapporto mediante semplice denuncia nei casi di inadempienza delle obbligazioni assunte; g) l'ufficio referente ed eventuali ulteriori indicazioni utili al fornitore. I pagamenti sono disposti entro trenta giorni dalla data del collaudo o dell'attestazione di regolare esecuzione, ovvero, se successiva, dalla data di presentazione della relativa fattura. Le fatture dei beni e servizi non potranno in ogni caso essere pagate se non sono corredate del visto di liquidazione del responsabile del servizio. I documenti dovranno essere conservati agli atti dell'ufficio preposto e corredati, ove trattasi di beni, della documentazione certificante la presa in carico ovvero della dichiarazione dell'avvenuta annotazione negli appositi registri per gli oggetti non inventariabili. Il pagamento avverra' nelle forme previste dalle vigenti norme di contabilita' dello Stato.