Art. 7.
            Ordinazione e liquidazione dei beni e servizi
  L'  acquisizione  di  beni  e  servizi  puo' essere perfezionata da
contratto,    oppure    da   apposita   lettera   d'ordinazione,   da
sottoscrivere, per accettazione, dal fornitore.
  Tali  atti  devono  riportare  i  medesimi contenuti previsti dalla
lettera d'invito e devono contenere almeno:
    a) la descrizione dei beni e servizi oggetto dell'ordinazione;
    b) la  quantita'  ed  il  prezzo  degli  stessi con l'indicazione
dell'I.V.A.;
    c) la qualita' e le modalita' di esecuzione;
    d) la forma di pagamento;
    e) le penali previste;
    f) l'informazione  circa  l'obbligo del contraente di uniformarsi
comunque  alle  norme legislative e regolamentari vigenti, nonche' la
facolta'  dell'Amministrazione di provvedere all'intervento a rischio
o  pericolo  del  cottimista  e  di  rescindere  il rapporto mediante
semplice   denuncia  nei  casi  di  inadempienza  delle  obbligazioni
assunte;
    g) l'ufficio  referente  ed eventuali ulteriori indicazioni utili
al fornitore.
  I  pagamenti  sono  disposti  entro  trenta  giorni  dalla data del
collaudo  o  dell'attestazione  di  regolare  esecuzione,  ovvero, se
successiva, dalla data di presentazione della relativa fattura.
  Le  fatture  dei  beni  e  servizi non potranno in ogni caso essere
pagate   se   non  sono  corredate  del  visto  di  liquidazione  del
responsabile del servizio.
  I  documenti  dovranno  essere  conservati  agli  atti dell'ufficio
preposto  e  corredati,  ove  trattasi  di beni, della documentazione
certificante   la   presa   in   carico  ovvero  della  dichiarazione
dell'avvenuta annotazione negli appositi registri per gli oggetti non
inventariabili.
  Il  pagamento  avverra' nelle forme previste dalle vigenti norme di
contabilita' dello Stato.