Art. 8. Verifica della prestazione I beni e servizi di cui al presente provvedimento devono essere sottoposti rispettivamente a collaudo o attestazione di regolare esecuzione entro venti giorni dall'acquisizione. Per le spese di importo inferiore a 20.000 euro, con esclusione dell'I.V.A., tali certificazioni sono sostituite dall'attestazione di avvenuta prestazione sottoscritta da parte del responsabile del procedimento. Il collaudo e' eseguito da un funzionario dell'Amministrazione appositamente designato dal responsabile del servizio. Nel caso di particolare complessita' della fornitura il collaudo puo' essere eseguito da una commissione nominata dal responsabile del servizio. In ogni caso il collaudo non puo' essere effettuato da personale che abbia partecipato al procedimento di acquisizione di beni e servizi.