Art. 8.
                     Verifica della prestazione
  I  beni  e  servizi  di cui al presente provvedimento devono essere
sottoposti  rispettivamente  a  collaudo  o  attestazione di regolare
esecuzione entro venti giorni dall'acquisizione.
  Per  le  spese  di  importo inferiore a 20.000 euro, con esclusione
dell'I.V.A., tali certificazioni sono sostituite dall'attestazione di
avvenuta  prestazione  sottoscritta  da  parte  del  responsabile del
procedimento.
  Il  collaudo  e'  eseguito  da  un funzionario dell'Amministrazione
appositamente designato dal responsabile del servizio.
  Nel  caso  di  particolare complessita' della fornitura il collaudo
puo' essere eseguito da una commissione nominata dal responsabile del
servizio.
  In  ogni  caso  il collaudo non puo' essere effettuato da personale
che  abbia  partecipato  al  procedimento  di  acquisizione di beni e
servizi.