Art. 3.
  L'aliquota  di imposta di fabbricazione sui fiammiferi pubblicitari
omaggio  o  nominativi e' stabilita per ogni 10 fiammiferi o frazione
di 10, nella misura di seguito indicata: KM Jolly 5/50 euro 0,031.
  Le  caratteristiche  delle  marche  contrassegno  per i fiammiferi,
previste  all'art.  1  del  decreto ministeriale 22 dicembre 1958, si
applicano  anche  per  le  marche contrassegno da applicare sul nuovo
tipo  di  fiammifero  omaggio  o  nominativo istituito all'art. 1 del
presente decreto, con la seguente variante: colore "rosso pompeiano",
con legenda "KM Jolly" in basso.
  Fino  a quando non sara' possibile disporre delle specifiche marche
contrassegno,    possono   essere   applicate   sui   condizionamenti
pubblicitari  omaggio  o  nominativi  del presente articolo le marche
indicate  all'art.  1  del  ripetuto decreto ministeriale 22 dicembre
1958, al n. 27 di colore azzurro.
  Il  presente  decreto  entra  in vigore dalla data di pubblicazione
nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.
    Roma, 18 giugno 2002
                                       Il direttore generale: Cutrupi
Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2002
Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5
  Economia e finanze, foglio n. 136