Art. 3. L'aliquota di imposta di fabbricazione sui fiammiferi pubblicitari omaggio o nominativi e' stabilita per ogni 10 fiammiferi o frazione di 10, nella misura di seguito indicata: KM Jolly 5/50 euro 0,031. Le caratteristiche delle marche contrassegno per i fiammiferi, previste all'art. 1 del decreto ministeriale 22 dicembre 1958, si applicano anche per le marche contrassegno da applicare sul nuovo tipo di fiammifero omaggio o nominativo istituito all'art. 1 del presente decreto, con la seguente variante: colore "rosso pompeiano", con legenda "KM Jolly" in basso. Fino a quando non sara' possibile disporre delle specifiche marche contrassegno, possono essere applicate sui condizionamenti pubblicitari omaggio o nominativi del presente articolo le marche indicate all'art. 1 del ripetuto decreto ministeriale 22 dicembre 1958, al n. 27 di colore azzurro. Il presente decreto entra in vigore dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, 18 giugno 2002 Il direttore generale: Cutrupi Registrato alla Corte dei conti il 25 giugno 2002 Ufficio di controllo Ministeri economico-finanziari, registro n. 5 Economia e finanze, foglio n. 136