Art. 2. 1. L'autorizzazione di cui all'art. 1 comporta l'obbligo per l'organismo "Istituto Calabria qualita' S.r.l." del rispetto delle prescrizioni previste nel presente decreto e puo' essere sospesa o revocata ai sensi del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999 qualora l'organismo non risulti piu' in possesso dei requisiti ivi indicati, con decreto dell'Autorita' nazionale competente che lo stesso art. 14 individua nel Ministero delle politiche agricole e forestali. 2. Fermo restando il diritto dei soggetti utilizzatori della denominazione di origine protetta "Salsiccia di Calabria", registrata con Regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996, di accedere alla certificazione di conformita' alla disciplina di produzione da esso prevista, la certificazione di conformita' rilasciata dall'Istituto Calabria qualita' S.r.l., ai sensi dell'art. 1, dovra' contenere gli estremi del presente decreto. 3. La responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale mancata registrazione comunitaria della modifica richiesta al disciplinare di produzione della denominazione di origine protetta "Salsiccia di Calabria" ricade sui soggetti che si avvalgono della protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.