Art. 2.
  1.  L'autorizzazione  di  cui  all'art.  1  comporta  l'obbligo per
l'organismo  "Istituto  Calabria  qualita' S.r.l." del rispetto delle
prescrizioni  previste  nel  presente decreto e puo' essere sospesa o
revocata  ai  sensi  del comma 4 dell'art. 14 della legge n. 526/1999
qualora  l'organismo  non  risulti piu' in possesso dei requisiti ivi
indicati,  con  decreto  dell'Autorita'  nazionale  competente che lo
stesso  art.  14  individua  nel Ministero delle politiche agricole e
forestali.
  2.  Fermo  restando  il  diritto  dei  soggetti  utilizzatori della
denominazione di origine protetta "Salsiccia di Calabria", registrata
con Regolamento (CE) n. 1107/96 della Commissione del 12 giugno 1996,
di  accedere  alla  certificazione  di conformita' alla disciplina di
produzione   da  esso  prevista,  la  certificazione  di  conformita'
rilasciata dall'Istituto Calabria qualita' S.r.l., ai sensi dell'art.
1, dovra' contenere gli estremi del presente decreto.
  3. La responsabilita', presente e futura, conseguente all'eventuale
mancata   registrazione   comunitaria  della  modifica  richiesta  al
disciplinare  di  produzione  della denominazione di origine protetta
"Salsiccia  di  Calabria"  ricade sui soggetti che si avvalgono della
protezione a titolo transitorio di cui all'art. 1.