Art. 5. L'organismo autorizzato "Istituto Calabria qualita' S.r.l." comunica con immediatezza, e comunque con termine non superiore a trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo della denominazione di origine protetta "Salsiccia di Calabria" anche mediante immissione nel sistema informatico del Ministero delle politiche agricole e forestali delle quantita' certificate e degli aventi diritto.