Art. 5.
  L'organismo   autorizzato   "Istituto   Calabria  qualita'  S.r.l."
comunica  con  immediatezza,  e  comunque con termine non superiore a
trenta giorni lavorativi, le attestazioni di conformita' all'utilizzo
della denominazione di origine protetta "Salsiccia di Calabria" anche
mediante  immissione  nel  sistema  informatico  del  Ministero delle
politiche  agricole  e  forestali delle quantita' certificate e degli
aventi diritto.