Art. 6.
  L'organismo autorizzato "Istituto Calabria qualita' S.r.l." immette
anche  nel sistema informativo del Ministero delle politiche agricole
e  forestali  tutti  gli  elementi conoscitivi di carattere tecnico e
documentale   dell'attivita'   certificativa,   ed  adotta  eventuali
opportune  misure,  da  sottoporre preventivamente ad approvazione da
parte  dell'Autorita' nazionale competente, atte ad evitare rischi di
disapplicazione,    confusione   o   difformi   utilizzazioni   delle
attestazioni   di   conformita'  della  denominazione  "Salsiccia  di
Calabria" rilasciate agli utilizzatori. Le modalita' di attuazione di
tali   procedure  saranno  indicate  dal  Ministero  delle  politiche
agricole e forestali. I medesimi elementi conoscitivi individuati dal
presente articolo e dall'art. 5, sono simultaneamente resi noti anche
alle regioni nel cui ambito territoriale ricade la zona di produzione
della denominazione "Salsiccia di Calabria".