Art. 4. 1. L'onere complessivo relativo alle attivita' di cui alla presente ordinanza, pari ad Euro 2.000.000,00, di cui 300.000,00 euro per le finalita' indicate nel successivo comma e Euro 1.700.000,00 per le finalita' di cui all'art. 2, comma 1, e' posto a carico del capitolo 974 "fondo della protezione civile" del centro di responsabilita' n. 13 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'esercizio finanziario 2002. 2. La somma di Euro 300.000,00 verra' utilizzata dal commissario delegato per l'assegnazione di contributi per la refusione dei danni subiti dalle abitazioni, per la sistemazione alberghiera dei nuclei familiari sgomberati e privi di autonoma sistemazione, nonche' per il risarcimento dei danni subiti dai titolari di attivita' produttive; a tal fine, il commissario delegato provvede alla redazione del piano di contributi da corrispondere agli aventi diritto e delle relative norme procedurali per l'assegnazione dei contributi medesimi, avvalendosi della collaborazione degli uffici degli enti detentori di atti utili all'accertamento della proprieta' degli immobili. 3. Ai proprietari residenti alla data del 23 gennaio 2002 in unita' immobiliari legalmente edificate o legalizzate ai sensi delle leggi vigenti, danneggiate, anche parzialmente, a seguito degli eventi in premessa, oggetto di ordinanze sindacali di sgombero e da demolire, e' assegnato un contributo per autonoma sistemazione pari a Euro 210,00 mensili nel caso di nuclei familiari composti da una sola persona, e pari a Euro 420,00 mensili nel caso di nuclei familiari composti da piu' persone. 4. Il trasferimento al commissario delegato delle risorse finanziarie per il pagamento dei contributi alloggiativi ed il risarcimento dei danni ai titolari di attivita' produttive avverra' previa presa d'atto da parte del Dipartimento della protezione civile del piano di assegnazione degli stessi, corredato da idonea documentazione indicante i soggetti beneficiari, il luogo di residenza e la quantificazione del beneficio da erogare. 5. Il trasferimento della somma di Euro 1.700.000,00 al commissario delegato avverra' dietro presentazione di idonea documentazione corredata di delibera di approvazione, nelle seguenti misure: anticipazione pari al 30% all'avvenuta presa d'atto del progetto esecutivo degli interventi di urgenza; successive rate, fino al 90% del finanziamento assegnato, sulla base di idonea documentazione attestante lo stato di avanzamento dei lavori; il saldo del finanziamento sara' corrisposto all'avvenuto collaudo dei lavori. 6. Al termine dell'attivita' il commissario delegato dovra' trasmettere al Dipartimento della protezione civile una relazione sull'attivita' svolta.