Art. 4.
  1. L'onere complessivo relativo alle attivita' di cui alla presente
ordinanza,  pari  ad Euro 2.000.000,00, di cui 300.000,00 euro per le
finalita'  indicate  nel  successivo comma e Euro 1.700.000,00 per le
finalita'  di cui all'art. 2, comma 1, e' posto a carico del capitolo
974  "fondo della protezione civile" del centro di responsabilita' n.
13  del  bilancio  di  previsione  della Presidenza del Consiglio dei
Ministri per l'esercizio finanziario 2002.
  2.  La  somma  di Euro 300.000,00 verra' utilizzata dal commissario
delegato  per l'assegnazione di contributi per la refusione dei danni
subiti  dalle  abitazioni, per la sistemazione alberghiera dei nuclei
familiari sgomberati e privi di autonoma sistemazione, nonche' per il
risarcimento dei danni subiti dai titolari di attivita' produttive; a
tal  fine,  il commissario delegato provvede alla redazione del piano
di  contributi  da corrispondere agli aventi diritto e delle relative
norme   procedurali   per  l'assegnazione  dei  contributi  medesimi,
avvalendosi della collaborazione degli uffici degli enti detentori di
atti utili all'accertamento della proprieta' degli immobili.
  3. Ai proprietari residenti alla data del 23 gennaio 2002 in unita'
immobiliari  legalmente  edificate o legalizzate ai sensi delle leggi
vigenti,  danneggiate,  anche parzialmente, a seguito degli eventi in
premessa,  oggetto  di ordinanze sindacali di sgombero e da demolire,
e'   assegnato   un  contributo  per  autonoma  sistemazione  pari  a
Euro 210,00 mensili nel caso di nuclei familiari composti da una sola
persona,  e  pari  a Euro 420,00 mensili nel caso di nuclei familiari
composti da piu' persone.
  4.   Il   trasferimento   al  commissario  delegato  delle  risorse
finanziarie  per  il  pagamento  dei  contributi  alloggiativi  ed il
risarcimento  dei  danni ai titolari di attivita' produttive avverra'
previa presa d'atto da parte del Dipartimento della protezione civile
del   piano   di  assegnazione  degli  stessi,  corredato  da  idonea
documentazione   indicante   i  soggetti  beneficiari,  il  luogo  di
residenza e la quantificazione del beneficio da erogare.
  5. Il trasferimento della somma di Euro 1.700.000,00 al commissario
delegato  avverra'  dietro  presentazione  di  idonea  documentazione
corredata di delibera di approvazione, nelle seguenti misure:
    anticipazione  pari al 30% all'avvenuta presa d'atto del progetto
esecutivo degli interventi di urgenza;
    successive  rate,  fino al 90% del finanziamento assegnato, sulla
base  di idonea documentazione attestante lo stato di avanzamento dei
lavori;
    il   saldo   del  finanziamento  sara'  corrisposto  all'avvenuto
collaudo dei lavori.
  6.   Al  termine  dell'attivita'  il  commissario  delegato  dovra'
trasmettere  al  Dipartimento  della  protezione civile una relazione
sull'attivita' svolta.